Fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i datori di lavoro, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi, potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine (in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Dlgs 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal cosiddetto decreto Dignità), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle cosiddette causali.
I rinnovi e le proroghe, secondo la nuova normativa, potranno riguardare tutti i contratti a tempo determinato essendo stato eliminato il “paletto” della sussistenza del contratto a termine in vigore al 23 febbraio 2020 che escludeva, di fatto, la possibilità di rinnovare o prorogare in deroga i contratti a termine stipulati dopo questa data. La nuova disposizione prevede che possano essere rinnovati o prorogati (in deroga) i contratti a tempo determinato purché stipulati fino alla data del 31 dicembre 2020, ultimo giorno utile per compiere l’ultima proroga o l’ultimo rinnovo tenuto conto che la nuova normativa consente l’utilizzo dei rinnovi e proroghe “in deroga” per un periodo massimo di 12 mesi. In questo senso quindi, l’ulteriore rinnovo o proroga, dovrà seguire le regole ordinarie.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 93, inoltre, prevede che i rinnovi o proroghe debbano comunque rispettare il periodo complessivo massimo di 24 mesi. Tale riferimento temporale pare però di difficile interpretazione, considerato che il periodo complessivo di utilizzo dei contratti a termine anche a scopo di somministrazione è stabilito prioritariamente dalla contrattazione collettiva. Il rinnovo o proroga in parola, poi, potrà essere utilizzato una sola volta.
Da ultimo, ma non meno importante, la nuova versione dell’articolo 93, comma 1, prevede che il rinnovo o proroga del contratto a termine possano avvenire anche in deroga all’apposizione delle causali.