Il sistema della Tessera sanitaria (Ts) diventerà l’unico veicolo di invio dei dati da parte degli operatori sanitari, che potranno avvalersi di tale canale per adempiere a tutti gli obblighi fiscali di trasmissione: l’invio dei dati alla precompilata, l’emissione di fatture per le quali le norme sulla privacy vietano l’e-fattura Sdi e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Lo stabilisce un decreto del Mef del 19 ottobre (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 ottobre), che contiene anche un aggravio burocratico: i dati di spesa sanitaria e veterinaria trasmessi al sistema Ts dovranno indicare le modalità di pagamento tracciato, nei casi in cui è obbligatorio per la detrazione.
Per i dati del 2020 c’è tempo fino a gennaio 2021.
Dal 1° gennaio 2021 la trasmissione sarà su base mensile, entro la fine del mese successivo.
L’integrazione con l’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie è obbligatoria per tutte le spese per cui la legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di tracciatura, sempre che non rientrino nelle casistiche di esclusione e cioè: acquisto di medicinali, anche veterinari, e dispositivi medici; prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private convenzionate.
Dal 1° gennaio 2021 i dati dovranno essere trasmessi indicando, in aggiunta alla modalità di pagamento:
- il tipo di documento fiscale (in modo da dare separata evidenza alle fatture rispetto agli altri documenti);
- l’aliquota Iva (o la natura se non soggetta ad iva perché esente o per altro motivo) di ciascuna operazione;
- l’eventuale opposizione del cittadino all’invio dei dati alla precompilata. In tal caso i dati sono trasmessi al sistema Ts senza indicare il codice fiscale.
Dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Ts invieranno solo al sistema Ts i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici (registratori telematici) già configurati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Per le fatture relative a prestazioni sanitarie per cui è vietata la fattura Sdi (articolo 10-bis del Dl 119/2018), l’Agenzia avrà accesso ai dati per finalità di controllo in materia tributaria e doganale, ma per rispetto della privacy non potrà accedere al codice fiscale dell’assistito.